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AA CVC - Regolamento delle strutture periferiche

PREMESSA

L’Associazione Allievi C.V.C. (AA CVC) intende favorire la costituzione di strutture periferiche, attraverso le quali persegue e attua gli scopi statutari nel modo più capillare possibile su tutto il territorio nazionale. Tali strutture periferiche intraprendono iniziative che abbiano lo scopo di aggregare tra loro i soci che vivono nella stessa area geografica d’Italia. Hanno autonomia gestionale e patrimoniale ed hanno diritto ad una parte delle quote associative versate dai soci.

Ad ogni struttura periferica spetta anche l’onere di promuovere tra i propri aderenti la partecipazione alle iniziative dell’AA CVC e delle altre strutture periferiche. Le strutture periferiche hanno ambito territoriale - di regola - a livello regionale o provinciale ed i loro aderenti sono esclusivamente Soci dell’AA CVC.

Nel caso di ridotto numero di Soci, o in altri casi di obiettiva convenienza, una strutturaperiferica potrà comprendere due o più regioni.

I – QUADRANTI E DELEGAZIONI

1. Il Consiglio Direttivo AA CVC, su richiesta di un gruppo promotore di Soci, può autorizzare, nelle località ove esistano concrete premesse per lo sviluppo di attività nautiche ed iniziative per la diffusione della cultura marinara, l’istituzione di strutture periferiche dell’AA CVC denominate QUADRANTI e DELEGAZIONI. L’AA CVC attraverso i Quadranti e le Delegazioni persegue in modo capillare in tutto il territorio nazionale gli scopi sanciti dallo Statuto.

2. I Quadranti e le Delegazioni godono di autonomia amministrativa e gestionale, ne fanno parte esclusivamente Soci dell’AA CVC residenti oppure domiciliati, anche per il solo navigare, nell’ambito territoriale di competenza. Hanno patrimonio proprio col quale rispondono di tutte le obbligazioni inerenti ai rapporti da essi instaurati.

3. L’ordinamento interno dei Quadranti e delle Delegazioni è regolato dallo Statuto dell’AA CVC e dal presente Regolamento. Responsabili dell’amministrazione delle strutture periferiche sono il Presidente del Quadrante o Delegazione oppure, quando nominato, il Commissario Straordinario.

4. I Quadranti e le Delegazioni organizzano, nel rispetto dello Statuto dell’AA CVC e nel quadro degli indirizzi e del programma generale stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’AA CVC, iniziative di carattere locale, cui sono ammessi a partecipare tutti i Soci dell’AA CVC. Il programma generale delle attività associative viene determinato dal Consiglio Direttivo dell’AA CVC, sentiti i Presidenti dei Quadranti e delle Delegazioni, entro il mese di ottobre precedente l’anno solare cui si riferisce e può essere successivamente aggiornato. In esso vengono indicate le attività e le iniziative di interesse nazionale, i periodi e – se opportuno – gli ambiti territoriali in cui le stesse si svolgeranno.

5. I Quadranti e le Delegazioni possono organizzare, previa specifica approvazione del Consiglio Direttivo AA CVC, anche attività di rilievo nazionale.

6. I Quadranti e le Delegazioni promuovono presso i propri iscritti, intendendosi per tali coloro che hanno versato la quota associativa annuale tramite la struttura periferica e comunque tutti i soci che hanno versato la quota supplementare di cui al successivo punto 33, la partecipazione alle attività organizzate dall’AA CVC e dalle altre strutture periferiche.

7. La tessera di Socio dell’AA CVC è unica ed è fornita nominativamente, per i singoli Soci, a cura della segreteria AA CVC. Sulla tessera, nel caso di adesione ad una struttura periferica, sono riportati i dati relativi. Il possesso della tessera dà diritto al Socio di essere accolto presso qualunque Quadrante o Delegazione e di partecipare alle iniziative degli stessi, fatto salvo l’obbligo di corrispondere alla struttura periferica le eventuali ulteriori quote di cui ai successivi punti 31 lett. c) o 31 lett. d) o 33. Nessun socio può essere iscritto presso più di una struttura periferica dell’ Associazione.

8. Tutte le delibere del Consiglio Direttivo dell’AA CVC relative alla costituzione, modifica o scioglimento di strutture periferiche, nonché relative agli amministratori delle medesime, sono comunicate al Collegio dei Revisori dell’AA CVC entro tre giorni dalla loro adozione.

II – DELEGAZIONI

9. Per l’istituzione di una Delegazione dell’AA CVC è richiesta l’adesione di un minimo iniziale di cinque Soci AA CVC i quali, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo dell’AA CVC, ne sottoscrivono l’atto costitutivo.

10. L’atto costitutivo acquista efficacia a seguito della delibera con cui il Consiglio Direttivo dell’AA CVC approva la costituzione della Delegazione, la sua denominazione e ne stabilisce l’ambito territoriale in cui è operante, ordinariamente provinciale oppure regionale. Fanno parte delle Delegazioni i Soci dell’AA CVC, sia effettivi che aggregati che aderenti, residenti o domiciliati, anche per il solo navigare, nell’ambito territoriale di competenza, che abbiano versato la quota associativa dell’ anno in corso tramite la Delegazione medesima o la quota supplementare di cui al successivo punto 33.

11. Le Delegazioni sono rette da un socio avente la qualifica di Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo dell’AA CVC su proposta dei soci appartenenti alla Delegazione medesima, con l’incarico di promuovere attività e iniziative per l’attuazione dello Statuto associativo. Il Presidente della Delegazione ha la piena responsabilità della gestione della Delegazione medesima e la rappresenta secondo i modi stabiliti dal presente Regolamento, dura in carica due anni e presta la sua opera gratuitamente. Può essere coadiuvato da due consiglieri indicati dai soci iscritti alla Delegazione.

12. Non oltre tre mesi prima della scadenza del proprio incarico il Presidente invita i soci iscritti alla Delegazione, con modalità che assicurino imparzialità e trasparenza, a proporre il nuovo Presidente e comunica i risultati della consultazione, almeno trenta giorni prima della scadenza del proprio incarico, al Consiglio Direttivo dell’AA CVC che dovrà esprimersi sulla proposta di nomina. Il Presidente della Delegazione redige e trasmette al Consiglio Direttivo dell’AA CVC, entro il 1° marzo di ogni anno, una relazione sulla gesti one dell’anno solare precedente, insieme con il rendiconto economico relativo alle entrate ed alle uscite della Delegazione e copia dell’elenco dei Soci iscritti alla Delegazione, nel quale compaiono tutti i soci effettivi, aggregati ed aderenti dell’AA CVC che abbiano versato la quota associativa dell’ anno precedente tramite la Delegazione medesima o che abbiano comunque versato la quota supplementare di cui al successivo art. 33. Il Presidente della Delegazione convoca ogni anno, entro il 31 marzo, tutti gli iscritti alla Delegazione, presentando loro una relazione sulla gestione dell’anno precedente, gli indirizzi ed i programmi per la gestione dell’anno in corso. Della riunione viene redatto il verbale, da trasmettere al Consiglio Direttivo dell’ AA CVC.

13. La qualifica di Presidente di Delegazione si perde per:

a) dimissioni;

b) perdita della qualità di socio dell’AA CVC per esclusione in base all’ art. 12, lett. c) dello Statuto AA CVC;

c) mancato rinnovo della quota associativa AA CVC, integrata, se prevista, dalla quota supplementare stabilita dalla Delegazione di appartenenza, entro il 31 marzo di ogni anno.

14. Il Consiglio Direttivo dell’AA CVC, quando il Presidente della Delegazione si dimostri particolarmente inattivo, ha facoltà di dichiararlo decaduto e di nominare un Commissario Straordinario, con il compito di riorganizzare la Delegazione o promuoverne lo scioglimento. Egualmente, quando il Presidente non svolga opera consona allo Statuto dell’Associazione, previo avvio del procedimento di esclusione di cui all’ art. 12 lett c) dello Statuto, il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Commissario Straordinario con i compiti di cui sopra, dichiarando decaduto dalla propria carica l’ interessato dal procedimento di esclusione. Il Commissario Straordinario presta la sua opera gratuitamente e dura in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o allo scioglimento della Delegazione, ma comunque non oltre un anno dalla nomina. L’ incarico può essere rinnovato una sola volta.

III – QUADRANTI

15. Un Quadrante sorge per trasformazione di una Delegazione esistente, con la sottoscrizione dell’atto costitutivo da parte di almeno cinque soci iscritti alla Delegazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo dell’AA-CVC. Nell’ atto costitutivo i fondatori designano i componenti del primo Consiglio Direttivo, in numero non inferiore a tre.

16. L’atto costitutivo acquista efficacia a seguito della delibera con cui il Consiglio Direttivo dell’AA CVC approva la costituzione del Quadrante, la denominazione, ne nomina per il primo anno i Consiglieri designati dai fondatori e ne stabilisce l’ambito territoriale di competenza, ordinariamente regionale od interregionale. L’ordinamento interno del Quadrante è stabilito dallo Statuto dell’AA CVC e dal presente Regolamento.

17. L’autorizzazione per trasformare una Delegazione in Quadrante può essere richiesta al Consiglio Direttivo dell’AA CVC quando il numero dei Soci iscritti alla Delegazione sia stato superiore a venticinque per non meno di due esercizi sociali oppure, in alternativa, quando nell’anno solare precedente il numero dei soci iscritti sia stato superiore a cinquanta. Alle medesime condizioni due o più Delegazioni possono chiedere la trasformazione incorporandosi in un unico Quadrante.

18. Gli organi del Quadrante sono:

a) l’Assemblea dei soci iscritti al Quadrante;

b) il Consiglio Direttivo del Quadrante;

c) il Presidente del Quadrante.

Tutti i soci iscritti ad un Quadrante – purché maggiori di età – hanno diritto di accedere alle cariche sociali elettive.

19. L’Assemblea dei Soci del Quadrante è costituita dai soci dell’AA CVC, sia effettivi che aggregati che aderenti, maggiori di età e residenti o domiciliati, anche per il solo navigare, nell’ambito territoriale di competenza, che abbiano versato la quota associativa dell’ anno in corso tramite il Quadrante medesimo e la quota supplementare di cui al successivo punto 33. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, che non può peraltro essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo. Ogni delegato non può avere più di tre deleghe. Non possono esercitare il diritto di voto i soci che, in relazione all’ argomento in votazione, si trovino in conflitto di interessi.

20. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo del Quadrante mediante avviso contenente data, luogo e O.d.G. dell’adunanza, affisso in sede, da inviare per posta oposta elettronica almeno 10 giorni prima dell’adunanza stessa, all’ indirizzo risultante dal libro o schedario dei soci, ogniqualvolta sia ritenuto opportuno e comunque almeno una volta l’ anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione dei conti consuntivo e preventivo. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato che nominerà un segretario, anche non socio e, su proposta dell’Assemblea, tre scrutatori. Spetta al Presidente constatare la validità delle deleghe ed in genere regolare il diritto di intervento e di voto. L’Assemblea del Quadrante è costituita in unica convocazione ed è valida con la presenza di almeno un decimo dei soci iscritti al Quadrante. Le deliberazioni, salvo diverse maggioranze previste dalla legge, dallo statuto dell’AA CVC o dal presente Regolamento, sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e sono raccolte in apposito libro verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell’adunanza. Copia di ogni verbale deve essere trasmessa all’ AA CVC entro venti giorni dalla seduta.

21. Spetta all’Assemblea del Quadrante:

a) eleggere, tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo;

b) deliberare, esaminata la relazione del Consiglio Direttivo, sul conto annuale preventivo e consuntivo, sull’attività svolta e su quella da svolgere;

c) approvare l’ammontare della quota supplementare di cui al punto 33, se deliberata dal Consiglio Direttivo del Quadrante;

d) determinare l’indirizzo programmatico del Quadrante;

e) proporre al Consiglio Direttivo dell’AA CVC il numero dei componenti del Consiglio Direttivo del Quadrante;

f) proporre al Consiglio Direttivo dell’AA CVC, col voto favorevole di non meno della metà degli iscritti, la trasformazione in Delegazione o lo scioglimento del Quadrante.

22. Il Consiglio Direttivo del Quadrante è presieduto dal Presidente della struttura periferica; esso è composto da non meno di tre, ma non oltre cinque Consiglieri. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo del Quadrante è fissato dal Consiglio Direttivo dell’AA CVC al momento in cui delibera la costituzione della struttura periferica, su indicazione dei fondatori, e può essere successivamente variato in base alla proposta dell’ Assemblea del Quadrante medesimo. I membri del Consiglio Direttivo prestano la loro opera gratuitamente, restano in carica due anni e possono essere rieletti. Decadono dalla carica qualora non intervengano a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificazione ritenuta valida dal Consiglio stesso che contestualmente alla decisione provvede eventualmente alla sostituzione del Consigliere ai sensi del successivo punto. Il primo anno i Consiglieri indicati nell’atto costitutivo durano in carica un esercizio e sono rieleggibili.

23. In caso di dimissioni, decadenza o morte di Consiglieri subentreranno in Consiglio Direttivo i non eletti all’ultima Assemblea secondo i voti riportati; ove ciò non fosse possibile il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare i subentranti. Nell’uno e nell’altro caso i subentranti restano in carica fino alla naturale scadenza delle cariche sociali. Qualora sia dimissionario l’intero Consiglio o sia dimissionaria o mancante la sua maggioranza, il Presidente dovrà convocare entro un mese l’Assemblea per procedere a nuove elezioni. Qualora non vi provveda, qualunque socio può chiedere al Collegio dei Revisori dell’AA CVC che provveda in merito.

24. Il Consiglio Direttivo del Quadrante, nella sua prima riunione, elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica due anni. Il primo anno dalla costituzione del Quadrante il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica un esercizio e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo del Quadrante coadiuva il Presidente nella direzione del Quadrante e adotta le deliberazioni sugli argomenti assegnati alla sua competenza. I membri del Consiglio Direttivo del Quadrante sono responsabili in solido con il Presidente del Quadrante per le deliberazioni prese collegialmente sulla gestione del Quadrante.

25. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni quattro mesi. La convocazione potrà essere effettuata su richiesta scritta di due Consiglieri o di due decimi dei soci che presentino ordine del giorno vincolante sugli argomenti da trattare. La convocazione è normalmente effettuata a mezzo di comunicazione scritta, contenente data, luogo e O.d.G. della riunione, da inviarsi per posta o per posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione stessa. In casi urgenti la convocazione potrà essere effettuata anche con sole 24 ore di preavviso e con qualsiasi mezzo di comunicazione, purché idoneo a dare la piena conoscenza dell’oggetto da trattare. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate validamente a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

26. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell’ ambito dell’ autonomia riconosciuta al Quadrante, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione degli scopi e degli interessi del Quadrante. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

a) predisporre il conto preventivo e consuntivo e proporlo all’approvazione dell’Assemblea, unitamente alla relazione sull’attività svolta e su quella da svolgere, trasmettendoli, entro il 31 marzo di ogni anno, all’ AA CVC;

b) attuare il programma delle attività sociali nelle forme e nei limiti consentiti dal bilancio e dallo Statuto associativo e secondo le determinazioni dell’Assemblea;

c) fissare l’ammontare della eventuale quota supplementare di cui al punto 33 da sottoporre all’ approvazione dell’Assemblea del Quadrante;

d) istituire ed aggiornare il libro o lo schedario dei soci iscritti al Quadrante, nel quale compaiono tutti i soci effettivi, aggregati ed aderenti dell’AA CVC che abbiano versato la quota associativa tramite il Quadrante o che abbiano comunque versato la quota supplementare di cui al successivo art. 33, trasmettendone copia all’ AA CVC entro il 31 marzo di ogni anno.

27. Il Consiglio può delegare, precisandone poteri e limiti, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, a commissioni o a gruppi di lavoro, composti da soci dotati di competenza specifica. Le deliberazioni del Consiglio saranno registrate in apposito libro verbale che sarà firmato dal Consigliere che ha presieduta la seduta e dal Segretario. Copia dei verbali e delle delibere sarà trasmessa per conoscenza all’AA CVC.

28. Il Presidente del Quadrante ha la rappresentanza della struttura periferica di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative. Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, firma i contratti, i mandati di pagamento, la corrispondenza che impegna finanziariamente e moralmente il Quadrante. Rappresenta il Quadrante nei confronti dell’AA CVC. Il Presidente può, sotto la sua completa responsabilità, adottare tutti quei provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che si dimostrassero di estrema urgenza, salvo ottenere la ratifica del Consiglio stesso nella sua prima seduta. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente, cui può delegare in tutto o in parte i suoi poteri.

29. La qualifica di Consigliere o Presidente di Quadrante si perde per:

a) dimissioni;

b) perdita della qualità di socio dell’AA CVC per esclusione in base all’ art. 12 lett. c) dello Statuto AA CVC;

c) mancato rinnovo della quota associativa AA CVC, integrata, se previsto, dalla quota supplementare stabilita dal Quadrante di appartenenza, entro il 31 marzo di ogni anno. Il Consiglio Direttivo del Quadrante ha facoltà di respingere le dimissioni dei soci aventi particolari incarichi, fino all’espletamento degli stessi.

30. Il Consiglio Direttivo dell’AA CVC, in relazione a gravi difficoltà accertate circa la costituzione di un Consiglio Direttivo di Quadrante o quando questo si dimostri particolarmente inattivo, ha facoltà di dichiarare decaduti il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo e di nominare un Commissario Straordinario con il compito di riorganizzare il Quadrante oppure, previa approvazione dell’ Assemblea dei soci del Quadrante, di proporne la trasformazione in Delegazione o lo scioglimento. Egualmente, quando un Consiglio Direttivo di Quadrante, oppure il Presidente, non svolgano opera consona allo Statuto dell’Associazione, previo avvio del procedimento di esclusione di cui all’ art. 12 lett c) dello Statuto, il Consiglio Direttivo dell’ AA CVC ha facoltà di nominare un Commissario Straordinario con i compiti di cui sopra, dichiarando decaduti dalle proprie cariche gli interessati dal procedimento di esclusione. Il Commissario Straordinario presta la sua opera gratuitamente e dura in carica fino alla ricostituzione degli organi sociali o alla trasformazione, oppure allo scioglimento del Quadrante, ma comunque non oltre un anno dalla nomina. L’ incarico può essere rinnovato una sola volta.

IV – REGOLE FINANZIARIE DELLE STRUTTURE PERIFERICHE

31. Il fondo di gestione delle strutture periferiche è costituito da tutti i proventi di loro competenza. Le Delegazioni ed i Quadranti non possono deliberare, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Il loro esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Gli introiti sono costituiti normalmente :

a) da un’aliquota (stabilita dal Consiglio Direttivo dell’AA CVC) delle quote associative AA CVC dei soci iscritti alla struttura periferica, riscosse dalla stessa;

b) dalle eventuali quote supplementari di cui al successivo punto 33;

c) dalle quote di frequenza per eventuali corsi organizzati dalla struttura periferica;

d) da proventi derivanti da iniziative promosse a scopo di autofinanziamento in sede locale;

e) da un’aliquota (concordata col Consiglio Direttivo dell’ AA CVC) delle quote di partecipazione ad iniziative di carattere nazionale organizzate dalla struttura periferica e autorizzate dal Consiglio Direttivo dell’AA CVC;

f) da eventuali sovvenzioni e/o finanziamenti dell’AA CVC di cui al successivo punto 3-5;

g) da eventuali altre sovvenzioni di privati od Enti.

32. Il Consiglio Direttivo dell’AA CVC, nel fissare l’importo della quota associativa annuale, stabilisce altresì l’aliquota da attribuire ai singoli Quadranti e Delegazioni per ciascuna quota riscossa dalle strutture periferiche e da queste riversata all’AA CVC. Le strutture periferiche debbono inviare all’AA CVC, con cadenza mensile, tutte le quote associative riscosse. È fatto assoluto divieto ai Quadranti e Delegazioni di utilizzare tali somme o di trattenerle a compensazione di eventuali crediti o per qualsiasi altra causa.

33. Gli organi direttivi delle strutture periferiche che dispongono di una sede sociale e/o di sede nautica e/o di imbarcazioni sociali, possono stabilire a carico dei propri soci una quota annuale supplementare a quella associativa nazionale per coprire le spese di gestione, esercizio e manutenzione della sede sociale e/o nautica e/o delle imbarcazioni sociali. Possono anche stabilire una contribuzione straordinaria per necessità sopravvenute. La delibera che stabilisce le suddette quote – previa approvazione dell’Assemblea nel caso di un Quadrante – deve essere portata a conoscenza del Consiglio Direttivo dell’AA CVC, per la ratifica, esponendo, ove non risultino dal verbale di assemblea, le motivazioni economiche e finanziarie che ne giustificano la misura. Le quote in parola sono a totale beneficio della struttura periferica e di esse nulla è dovuto all’AA CVC, salvo il caso di definitiva cessazione della struttura periferica medesima.

34. Tutti i beni acquistati dai Quadranti e dalle Delegazioni per lo svolgimento delle attività associative, comprese le eventuali imbarcazioni sociali, rimangono di proprietà delle strutture periferiche sino alla definitiva cessazione delle strutture stesse.

35. Le strutture periferiche possono richiedere al Consiglio Direttivo dell’AA CVC, per comprovate necessità finanziarie, sovvenzioni a fondo perduto e/o finanziamenti temporanei, del cui uso dovrà essere data dettagliata giustificazione al Consiglio Direttivo stesso.

36. Il Consiglio Direttivo dell’AA CVC ha la facoltà di trasformare i Quadranti in Delegazioni quando il numero dei soci iscritti risulti inferiore a venticinque per più di due anni; ha pure facoltà, per evidenti ragioni di opportunità, di ampliare o restringere l’ambito territoriale in cui il Quadrante o la Delegazione sono autorizzati ad operare, sentiti, in entrambi i casi, il Presidente ed i Consiglieri della struttura interessata.

37. Nel caso di definitivo scioglimento di una Delegazione oppure di un Quadrante (senza trasformazione in Delegazione) il patrimonio degli stessi è destinato al pagamento delle passività verso terzi e l’eventuale esubero viene acquisito dall’AA CVC. Il Consiglio Direttivo dell’AA CVC potrà deliberare di conferire il patrimonio della struttura sciolta, o parte di esso, ad una nuova struttura periferica di cui, entro un anno dallo scioglimento, venga autorizzata la costituzione nel medesimo ambito territoriale, oppure ad un’altra struttura periferica dell’AA CVC già esistente.

38. Sono incompatibili le seguenti cariche:

a) Consigliere (o Presidente) in più Quadranti o Delegazioni;

b) Consigliere (o Presidente) di Quadrante (o Delegazione) e Revisore dell’AA CVC;

c) Presidente di Quadrante o Delegazione e Presidente dell’ AA CVC.

Non può svolgere l’ufficio di Commissario Straordinario il Presidente di Quadrante (o Delegazione) che abbia ricoperto tale incarico nella medesima struttura nel periodo immediatamente precedente la nomina del Commissario Straordinario.

39. Le cariche associative nelle strutture periferiche sono incompatibili con l’esistenza di un rapporto di lavoro retribuito con l’AA CVC o con il Centro Velico Caprera o con il Quadrante o con la Delegazione.

NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore un anno dopo la sua adozione da parte del Consiglio Direttivo dell’AA CVC e previa ratifica da parte dell’ Assemblea dei soci AA CVC. Il Presidente dell’AA CVC entro tale termine curerà la revoca, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, degli accordi di collaborazione in essere con le associazioni denominate Quadranti costituite ai sensi del Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo in data 23 marzo 1995. In deroga al punto 15 che precede, i Presidenti dei Quadranti costituiti ai sensi del Regolamento del 1995 possono, entro 90 giorni dall’ entrata in vigore del presente Regolamento, chiedere al Consiglio Direttivo dell’Associazione Allievi CVC di approvare la costituzione di un Quadrante secondo le modalità fissate nel precedente punto 16. A tale scopo è necessario che i richiedenti presentino un atto costitutivo redatto in conformità a quanto previsto dal precedente punto 15. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Allievi CVC, in deroga al precedente punto 17, approva la costituzione del Quadrante per il medesimo ambito territoriale di quello preesistente, a condizione che almeno 25 soci abbiano rinnovato la quota associativa dell’anno in corso, oppure dell’ anno precedente, tramite il preesistente Quadrante. La delibera del Consiglio Direttivo, favorevole oppure contraria se non risultano rispettati gli obblighi del presente Regolamento, è assunta entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. (novembre 2007)

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